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RISCHIO PRIVACY = RISCHIO AZIENDALE
Questa semplice equazione spiega in breve cosa può comportare un mancato adeguamento, o addirittura una violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, in quanto se è vero che in via diretta è l'interessato a subire un danno, ancor più vero appare che a tale danno conseguono costi e ricadute sull'azienda (quasi sempre economiche) che non sempre sono gestibili e sostenibili da parte della stessa e che pertanto potrebbero, in definitiva causare la cessazione dell'attività.
La figura del Data Protection Officer (DPO), ovvero Responsabile della protezione dei dati (RPD), da non confondere con il responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del Reg. UE 679/2016, nasce proprio con l'esigenza di supportare e controllare il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali nell'applicazione del Reg. UE 679/2016, delle altre normative europee, nonché della normativa italiana.
Chi deve nominare il Data Protection Officer ( DPO)?
Secondo l' art. 37 Reg. UE 679/2016 (GDPR), e secondo le indicazioni di cui al Considerando 97, alcune categorie di titolari del trattamento hanno l'obbligo di designare un "Data Protection Officer (DPO)", ovvero, in italiano, un "Responsabile della Protezione Dati (RPD)".
Tra le categorie obbligate alla nomina possiamo senza dubbio indicare:
Resta sempre possibile la nomina su base volontaria del "responsabile della protezione dei dati".
Il DPO, o RPD, deve possedere, per esplicita indicazione del Reg. UE 679/2016, considerando 97, una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati personali e deve poter adempiere alle proprie funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitto di interessi con il Titolare del Trattamento. Il DPO non può coincidere con figure che ricoprono all'interno dell'impresa, ruoli manageriali di vertice, quali ad es. l'amministratore delegato, il responsabile IT, il responsabile finanziario, un membro della direzione delle risorse umane.
Quale è il ruolo del DPO, o RPD?
Il DPO deve sempre essere adeguatamente e tempestivamente informato e coinvolto in tutte le attività che riguardano il trattamento dei dati personali all'interno della struttura in cui và ad operare (art. 38 Reg. UE 679/2016), soprattutto nei casi di "data breach" aziendale.
I suoi compiti sono indicati espressamente nell'art. 39 del Reg. UE 679/2016 e possono essere così riassunti:
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